Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27575 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27575 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STEPICH CLAUDIO N. IL 20/03/1982
avverso la sentenza n. 2003/2012 TRIBUNALE di PISA, del
20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Stepich Claudio ricorre avverso la sentenza 20.9.12, emessa dal Tribunale di Pisa ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso,
esclusa la contestata recidiva, la pena di mesi otto di reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento del! ‘impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice concesso le attenuanti generiche nonostante

Con dichiarazione pervenuta alla cancelleria di questa sezione il 25.2.13, Stepich Claudio ha
rinunciato al ricorso.
Osserva la Corte — rilevato come la rinuncia non possa essere ritenuta valida in quanto la
sottoscrizione dell’atto non reca l’autenticazione da parte dei soggetti indicati al comma 3
dell’art.583 c.p.p. – che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in quanto
manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell ‘art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013

DEP() ‘TATA
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l’ammissione degli addebiti.

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