Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27573 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27573 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO NARDO ANTONINO N. IL 24/05/1956
avverso la sentenza n. 4206/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECSIONE

Antonino Lo Nardo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Palermo che, in parziale riforma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale il
09/05/2012, ne ha ribadito l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate (artt. 337, 582, 585
cod. pen.), rideterminando però la pena nella misura finale di un anno di reclu-

pen.
Il ricorrente deduce formalmente violazione di legge e vizio di motivazione,
dolendosi in particolare del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito (art. 606,
comma 3 cod. proc. pen.), che involge prerogative riservate in via esclusiva al
giudice di merito, tra cui la commisurazione della pena, che avviene anche
attraverso il riconoscimento o, come nella specie, il diniego delle circostanze di
cui all’art. 62-bis cod. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 mag io 2016

sione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 583, comma 2 n. 4) cod.

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