Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27573 del 08/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27573 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
APPIERTO PAOLO N. IL 28/05/1979
avverso la sentenza n. 1998/2012 TRIBUNALE di PISA, del
14/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che, attesa l’esistenza e la validità dell’atto di rinuncia, non può che darsi luogo a
declaratoria di inammissibilità del ricorso per la suddetta causa, con le conseguenze
di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille; ciò in quanto non ritiene
il collegio di condividere l’orientamento espresso in talune pronunce di questa Corte
(ved. per tutte, Cass. VI, 24 aprile — I agosto 2012 n. 31435, Ighune, RV 253229),
secondo cui, qualora il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per taluna
delle cause indicate nell’art. 591 c.p.p., non si applicherebbe la sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 616 c.p.p., riguardando tale previsione soltanto i casi in cui
l’inammissibilità sia dichiarata ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., orientamento,
questo, che appare in contrasto con il letterale tenore del citato art. 616 c.p.p., il
quale, nello stabilire che debbasi dar luogo all’applicazione di detta sanzione “se il
ricorso è dichiarato inammissibile”, non distingue affatto tra le varie possibili cause
di inammissibilità; e, d’altra parte, attesa la peculiarità del ricorso per cassazione, non
appare affatto illogico che anche le ordinarie cause di inammissibilità
dell’impugnazione, quali previste dall’art. 591 c.p.p., se afferenti ad un ricorso per
cassazione, diano luogo ad una sanzione che non trova, invece, applicazione quando
esse riguardino un’impugnazione di diverso tipo,dovendosi semmai riguardare come
difficilmente giustificabile, sul piano logico, che, a parità di “rimproverabilità” alla
parte privata dell’avvenuta proposizione del ricorso rivelatosi inammissibile, la stessa
parte sia o non sia soggetta al pagamento della sanzione a seconda che la causa di
inammissibilità sia riconducibile alle previsioni di cui all’art. 606, comma 3, c.p.p. o
a quelle di cui all’art. 591 c.p.p.;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla ca sa
DEPOSITATA
delle ammende.
IN CANCELLERIA
Così deci inftiia, 1’8 aprile 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
ad APPIERTO Paolo, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato;
– che, successivamente, è pervenuta, per il tramite della Casa circondariale di Pisa,
dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell’imputato;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA