Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27572 del 19/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27572 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIORGIO ALFREDO N. IL 03/01/1984
avverso la sentenza n. 293/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECSIONE

Alfredo Di Giorgio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
L’Aquila che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione
Distaccata di Giulianova il 03/07/2013, ne ha ribadito la condanna alla pena di
sei mesi di reclusione a titolo di concorso nel reato di resistenza a pubblico
ufficiale (artt. 110, 337 cod. pen.).

mento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., asseritamente dovuto ad omessa
valutazione delle risultanze di indagine.
Il ricorso si rivela inammissibile per genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c]
cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata
quale oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio
di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 maggio 2 16

Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al mancato prosciogli-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA