Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27570 del 19/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27570 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARNIERI LORETA N. IL 18/09/1973
avverso la sentenza n. 61/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECSIONE

Loreta Guarnieri ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
L’Aquila che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Vasto il 27/05/2013,
ne ha ribadito la condanna alla pena di otto mesi reclusione in ordine al reato di
evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen).
La ricorrente deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione, riba-

controllo eseguito dalla polizia giudiziaria presso il domicilio coatto.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito (art. 606,
comma 3 cod. proc. pen.), che investe in maniera diretta il tema dell’accusa e
che postula da parte di questa Corte di legittimità l’esercizio di attribuzioni,
relative alla valutazione delle risultanze probatorie, che spettano in via esclusiva
al giudice di merito.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 maggio 016

dendo quanto asserito in sede di merito a giustificazione del mancato riscontro al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA