Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27570 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27570 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAFLEUR BERNARDO N. IL 27/12/1990
LAFLEUR GINO GIUSEPPE N. IL 09/09/1979
LAFLEUR GIACOMO N. IL 05/03/1971
avverso la sentenza n. 2854/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 08/04/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino, dichiarata la prevalenza della già concessa attenuante di cui all’art. 62. n. 6 c.p., e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la
sentenza emessa in data 16 marzo 2012 dal Tribunale di Saluzzo, appellata da LAFLEUR Bernardo, LAFLEUR Gino Giuseppe e LAFLEUR Giacomo, dichiarati responsabili del delitto di
furto aggravato in abitazione in concorso, commesso il 10 marzo 2012.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull’entità della pena.
Il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili,
come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza, che ha ridotto la misura della pena, si sottrae ad ogni sindacato in relazione alla
concreta quantificazione adottata, per avere adeguatamente richiamato la gravità del fatto ed il
comportamento dei prevenuti in occasione della sorpresa in flagranza, connotato da tentativo di
fuga, elementi sicuramente rilevanti ex art. 133 C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2013.