Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2757 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2757 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIBURDI ANTONIO N. IL 21/11/1961
avverso la sentenza n. 912/2011 TRIBUNALE di FROSINONE, del
21/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 06/12/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Frosinone, su
concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di mesi 5, giorni 10 di
reclusione, ed euro 6.000,00 di multa a carico di Antonio Liburdi,
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la nullità della pronuncia per inosservanza dell’art. 129
cod.proc.pen.;
-che la censura è manifestamente infondata, in quanto in tema di
applicazione della pena su richiesta delle parti è inammissibile il ricorso
per cassazione proposto per asserita mancanza di motivazione della
sentenza in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento,
ex art. 129 cod.proc.pen., perché l’indagine sulla inesistenza di
circostanze idonee a fondare una decisione liberatoria, ai sensi della
citata disposizione codicistica, deve essere effettuata dal giudice con
riferimento alla situazione processuale ed alle emergenze degli atti in
correlazione alla circostanza processuale sulla quale si fonda la
definizione del giudizio, vale a dire alla richiesta di applicazione di pena da
parte dello stesso prevenuto, che rinuncia a difendersi ed esonera la
controparte dal provare la fondatezza dell’accusa. Pertanto, è sufficiente
che il giudice abbia dimostrato di avere effettuato la verifica prevista dalla
legge ed abbia dato atto che non ricorre alcuno delle ipotesi di cui all’art.
129 c.p.p. ( ex multis Cass. 24/1/1996, n. 4492 ); circostanza, questa,
ravvisabile nella specie;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
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imputato del reato di cui all’art. 6, co. 1 e 6, L. 401/89;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 6/12/2013.