Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27566 del 08/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27566 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NARSILIO ROSANNA N. IL 11/08/1967
GRAMAROSSA BENIAMINO N. IL 30/03/1957
avverso la sentenza n. 1856/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/04/2013

,

N FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 25 marzo 2011 dal Tribunale di Chiavari, appellata da NARSILIO Rosanna e GRAMAROSSA Beniamino, dichiarati responsabili del delitto di furto aggravato in concorso, commesso 1’11
luglio 2006.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo vizio di motivazione sul ricorrere
dell’aggravante della destrezza, sulla partecipazione della NARSILIO o sulla minima partecipazione della stessa al fatto, che era stato ammesso dal GRAMAROSSA.
Ha poi dedotto il GRAMAROSSA un impedimento a comparire all’odierna udienza, impedimento irrilevante trattandosi di udienza non partecipata in camera di consiglio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto i motivi si manifestano del tutto generici a fronte della motivazione della Corte di merito che ha correttamente rilevato come tutti i
movimenti dei due fossero volti ad impedire che l’azione dell’uomo fosse notata dal personale
del negozio, se non dopo che la sottrazione era avvenuta, e come il posizionarsi della donna fra
l’uomo e chi si trovava nelle restanti parti del negozio fosse artificio efficiente alla realizzazione
dello scopo, a dimostrazione della piena partecipazione della stessa, peraltro in modo determinante e non secondario, all’impossessamento dei beni trovati in seguito in suo possesso.
La sentenza impugnata non è quindi sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione non
deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come nel
caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto
decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia logica:
insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara nammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e 1 versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in i a 1’8 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA