Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27564 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27564 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOMASELLO FRANCESCO N. IL 05/09/1966
avverso la sentenza n. 2045/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 08/04/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 18 marzo 2011 dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Bologna, appellata da
TOMASELLO Francesco, dichiarato responsabile dei delitti di falso ideologico, procurata evasione colposa e omessa denuncia di reato, commessi il 16 e 17 agosto 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
mancata considerazione di prove portate dalla difesa.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili in quanto del tutto generiche a fronte della motivazione della sentenza che prende in considerazione anche le
condizioni di difficoltà della struttura i cui operava il prevenuto (peraltro ai soli fini della pena
seguendo l’oggetto unico dell’impugnazione che non riguardava, come invece pare voler fare il
ricorso, il merito della responsabilità) e ne tiene conto nella valutazione dei parametri di cui
all’art. 133 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2013.