Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27562 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27562 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FARNESE CARMELO N. IL 15/02/1951
avverso la sentenza n. 4873/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 08/04/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato perché estinto per prescrizione, ha confermato nel resto la sentenza emessa in
data 2 dicembre 2008 dal Tribunale di Parma, Sezione distaccata di Fidenza, appellata fra l’altro da
FARNESE Carmelo, dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 9 agosto 2001.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sull’entità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragio-ne delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 8 aprile 2013.