Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27561 del 19/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27561 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTINELLI MARCELLO N. IL 14/07/1971
avverso la sentenza n. 1920/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECSIONE

Marcello Santinelli ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Ancona che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Pesaro, Sezione
Distaccata di Fano in data 01/03/2011, ne ha ribadito la condanna alla pena di
due mesi e venti giorni di reclusione in ordine al reato di evasione dagli arresti
domiciliari (art. 385 cod. pen.), previo riconoscimento delle attenuanti generiche

Il ricorrente deduce formalmente violazione di legge, nei fatti dolendosi della
mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale volta a far rilevare il difetto
totale d’imputabilità nonché della carente motivazione riguardo alla mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è in parte inammissibile perché basato su motivo non consentito
(art. 606, comma 3 cod. proc. pen.) che investe direttamente il merito della
accusa e per giunta infondato, avendo i giudici d’appello dato conto dell’avvenuto
espletamento, nell’ambito di un separato giudizio, di una perizia psichiatrica sulle
capacità di intendere e di volere dell’imputato, appena tre giorni prima del fatto
oggetto della presente verifica giudiziale e conclusasi con diagnosi di disturbo
borderline; è manifestamente infondato quanto al denegato beneficio di cui
all’art. 163 cod. pen., che la Corte territoriale ha argomentato sulla base delle
plurime condanne in precedenza riportate dal ricorrente.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la sua condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una
somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C
2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ma io 2016

e ritenuta la diminuente del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA