Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27561 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27561 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UNGUREANU ANDREI N. IL 19/10/1986
avverso la sentenza n. 1206/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;
Data Udienza: 08/04/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 21 settembre 2007 dal locale Tribunale, appellata da UNGUREANU Andrei, dichiarato responsabile dei delitti di furto aggravato e ricettazione in concorso, commessi il 28 luglio 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata, che aveva avuto riferimento al trattamento sanzionatorio unico punto della sentenza di primo grado posto in discussione dal gravame. Sicché
l’assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve
rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2013.