Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2756 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2756 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Perbellini Donatella Rita Maria Teresa, nata a Milano il 7.2.56
Perbellini Arianan, nata a Milano il 18.4.59
imputati art. 181 comma. 1 bis d.lgs 42/04

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 23.1.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, la
Corte d’appello ha ribadito la condanna inflitta alle odierne ricorrenti accusate, inizialmente,
della violazione degli artt. 44 D.P.R. 380/01 e 181, comma 1 bis, d.lgs 42/04 per avere, in
assenza di concessione edilizia e nulla osta paesaggistico, realizzato nella parte anteriore
dell’abitazione – un volume in calcestruzzo e tegole che occupava 1 mq, avere traslato in avanti
il muro della veranda (con un aumento di volume di circa 6 mq e con copertura in pedinato e guaina), nonché
nell’avere realizzato un terrazzamento pavimentato e – nel retro del fabbricato — eseguito un
ampliamento di 18 mq, per metà, costituito da un vano in muratura e, per la parte restante,
rappresentato da un loggiato con copertura in perlinato, malta e tegole.

Data Udienza: 04/12/2012

Nella decisione qui oggetto di ricorso, i giudici hanno preso atto della estinzione per
prescrizione della contravvenzione ed eliminato il relativo aumento di pena a titolo di
continuazione.
2. Motivi del ricorso
Avverso tale decisione, le imputate hanno proposto ricorso,
tramite il difensore deducendo:

1) violazione e falsa applicazione di norme costituzionali – art. 9, 27 e 11 nonché processuali artt. 192 e 606 c.p.p. – nonché vizio di motivazione.
In primo luogo, la critica si appunta sul fatto che la Corte abbia valorizzato
l’atteggiamento soggettivo delle imputate considerando i lavori svolti come espressione di uno
«stratagemma escogitato a posteriori per tentare di ovviare alla non sanabilità delle opere
realizzate abusivamente». In realtà, la tesi difensiva secondo cui i lavori eseguiti sarebbero
leciti perché espressione di una “compensazione” con i volumi “persi” con la realizzazione di
una intercapedine avrebbe dovuto essere valutata solo sul piano oggettivo in quanto i locali
venuti meno con la realizzazione della intercapedine rappresentano un volume perso che ben
avrebbe potuto essere portato in compensazione con quello realizzato dalle ricorrenti senza
autorizzazione.
In ogni caso, si fa notare che, anche ove fosse stato vero che le ricorrenti hanno
presentato un progetto di accertamento in conformità per la realizzazione di una intercapedine
al solo fine di avere una diminuzione della volumetria iniziale, la cosa non avrebbe avuto alcun
rilievo perché si sarebbe trattato di esercizio di un diritto;
2) viokzione di legge e vizio di motivazione
(art. 606 lett b) ed e) c.p.p. in rel. agli
D.L. 13.5.11, n. 70). Le ricorrenti contestano, altresì, il rifiuto della
Corte di acquisire il documento (che viene inserito nel ricorso) da cui si desume che le ricorrenti
dispongono in realtà di volumetria residua non utilizzata rispetto al piano di lottizzazione e
confutano la tesi dei giudici di merito secondo cui le ricorrenti potrebbero acquisire maggiore
cubatura solo grazie alla cessione di altro terreno edificabile. Si obietta, infatti, che, in base
alla normativa vigente (art. 2643 c.c.), è possibile anche la cessione di volumetrie
indipendentemente dalla alienazione del terreno.
Le censure delle ricorrenti valgono anche con riferimento al reato paesaggistico dal
momento che, implicitamente, esse, nel provare che non vi era stato alcun reato edilizio,
hanno anche contestato tale ulteriore accusa sostenendo la inoffensività ambientale delle loro
condotte. Per contro, la Corte non ha preso in considerazione le censure, le ha banalizzate e,
contraddicendosi, ha al contempo ammesso che la lottizzazione su cui sorge l’immobile delle
Perbellini ha ancora una volumetria residenziale di 1875 mc.
Infine, si fa notare che, nella sentenza di primo grado, erroneamente si era fatto
credere che il parere negativo della commissione edilizia valesse quale diniego definitivo della
richiesta di accertamento in conformità ma che anche la censura sul punto è stata ignorata
r
dalla corte d’appello.
artt. 9, 27 e 11 cost. e 5 co. 111

Le ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

3.1.. (quanto al primo motivo).
Contrariamente a ciò che si sostiene con la prima
doglianza, il ragionamento dei giudici di merito non è per nulla imperniato sull’elemento
soggettivo, bensì, sulla constatazione di fatto che le ricorrente hanno, prima, realizzato dei
lavori abusivi e, poi, presentato un progetto di accertamento in conformità.
Come, però, bene si evidenzia nella sentenza impugnata, «è proprio la relazione
tecnico-descrittiva al progetto per accertamento di conformità redatto dal geom. Utzeri (..
incaricato dalle PerbellInl)
a mettere in luce la sussistenza dell’abuso edilizio».
Richiamato quanto viene detto a pag. 1 di tale relazione – secondo cui «attualmente non
sono ancora stati eseguiti i lavori di realizzazione dell’intercapedine suddetta in quanto per poter

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Suggestiva ed errata è, del resto, la tesi delle
3.2. (quanto al secondo motivo).
ricorrenti, ribadita nel secondo motivo, secondo cui non vi sarebbe stato bisogno di alcuna
concessione per la realizzazione delle opere in contestazione perché, stando al piano di
lottizzazione, le ricorrenti disponevano di una volumetria residua, ad uso residenziale, non
utilizzata.
Tale aspetto, infatti, è stato affrontato in modo molto chiaro e corretto dai giudici
d’appello quando hanno precisato che «una cosa è la volumetria tuttora a disposizione della
lottizzazione, altra cosa è la volumetria che il teste Fadda (non smentito, ma anzi, accreditato dal geom.
Utzeri…) indica come già interamente sfruttata proprio dal singolo lotto acquistato dalle sorelle
Perbellini».
E’, quindi, del tutto superfluo il documento prodotto dinanzi a questa S.C. perché
neppure la Corte ha messo in discussione l’esistenza di ulteriore volumetria lottizzatoria.
Il punto è che, all’evidenza, non è sufficiente disporre di determinati spazi per potervi
edificare come e quando si voglia prescindendo, cioè, dall’acquisizione delle necessarie licenze
o concessioni. Come giustamente dicono i giudici di merito, le ricorrenti, valorizzando il dato
volumetrico loro spettante nell’ambito del piano di lottizzazione, hanno, perciò, svolto un
argomento “fuorviante”.
A fortiori, il discorso vale a fronte dell’assenza – nella specie – di qualsiasi
autorizzazione paesaggistica. A riguardo, si fa notare che neppure l’atto di appello contiene
alcuna censura specifica e che, comunque, non risulta acquisito neppure un provvedimento
successivo di compatibilità paesaggistica. A prescindere dal rilievo che, quand’anche esso fosse
sopraggiunto – come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità (,sez. III, 17.11.10, Zolesio, Rv. 249526)
– non sarebbe comunque valso ad estinguere il reato di cui all’art. 181, comma 1 bis, d.lgs
42/04, sta di fatto che, comunque, nella specie, risultano esservi solo dei pareri preliminari in
proposito.
E’, quindi, del tutto ingiustificata la doglianza delle ricorrenti secondo cui, su tale
aspetto, la Corte non si sarebbe pronunciata visto che, al contrario, essa ha esplicitamente
escluso che sia fondata la mera asserzione della inoffensività ambientale delle opere
eseguite.

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 4 dicembre 2012

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utilizzare 11 fabbricato è stata data priorità agli ampliamenti» – la Corte evidenzia, infatti, che, in tal
modo, le ricorrenti hanno implicitamente ammesso che la “traslazione dei volumi” (che, secondo
le ricorrenti avrebbe dovuto comportare la legittimità sostanziale delle opere), non era avvenuta e che «le
Perbellini avevano semplicemente costruito gli ampliamenti senza rinunciare in nessun modo
all’utilizzo a scopo abitativo dei volumi che avrebbero dovuto essere “persi” perché impiegati
come mera intercapedine».
E’, dunque, solo alla luce di tali obiettive rilevazioni che si spiega il commento finale dei
giudici di merito secondo cui la questione della finta intercapedine non sarebbe stato altro che
uno “stratagemma” .
Quella sull’elemento psichico, sollevata dalle ricorrenti è, quindi, una questione
sostanzialmente oziosa visto che, a prescindere dall’attitudine soggettiva che si può leggere
dietro l’operato delle ricorrenti, ciò che rileva è il fatto – obiettivo ed incontestato – che le
stesse hanno eseguito le opere edilizie loro attribuite ( e meglio descritte nell’incipit del presente provvedimento)
in assenza della prescritta concessione edilizia.
Peraltro, è solo questione di fatto – e come tale qui irrilevante – discettare
ulteriormente sul se la intercapedine esista veramente o meno.

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