Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27559 del 19/05/2016
Penale Sent. Sez. 7 Num. 27559 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pupino Antonio, n. Taranto 24.7.1961
avverso la sentenza n. 390/11 della Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto del 14/05/2015
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata
di Taranto ha confermato quella emessa dal Tribunale di Taranto il 04/11/2010,
ribadendo la responsabilità di Antonio Pupino in ordine al reato cui all’art. 388,
comma 4 cod. pen..
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Data Udienza: 19/05/2016
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2. Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato, deducendone diversi
profili di illegittimità, ribaditi con memoria aggiuntiva del 24/03/2016; alla memoria ha, inoltre, allegato il verbale recante data del 23/03/2016 di intervenuta
remissione della querela ad opera della parte offesa, Masoni Valeria e contestuale sua accettazione della remissione.
1. L’intervenuta remissione della querela comporta l’obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato contestato, procedibile a querela, ai sensi dello
art. 129, comma 1 cod. proc. pen., non risultando dagli atti prova evidente della
insussistenza del fatto né alcuna altra situazione implicante l’adozione di una
pronunzia ai sensi del comma 2 della medesima previsione di legge.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela.
Roma, 19/05/2016
CONSIDERATO IN DIRITTO