Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27557 del 19/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27557 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALLONE TONINO N. IL 26/07/1974
avverso la sentenza n. 1497/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 12/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/05/2016
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Tonino Ballone ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
L’Aquila che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona il 24/01/2013, ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato
ascrittogli di calunnia indiretta (art. 368 cod. pen.) e la pena inflittagli in primo
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento dei fatti riguardo alla
valutazione del compendio probatorio nonché in ordine alla ritenuta sussistenza
del dolo di incolpare chicchessia in relazione alla fattispecie di falsa denunzia di
smarrimento di un assegno bancario; si duole, inoltre, del mancato rispetto del
canone di giudizio dell’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole
dubbio.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi improponibili in sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.), attinenti alla valutazione delle prove
il primo, all’elemento soggettivo ed al tema dell’accusa il secondo, mentre il
terzo contesta l’essenza stessa delle determinazioni proprie di ogni giudizio di
colpevolezza.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ma gio 2016
grado nella misura di due anni di reclusione.