Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27556 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27556 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO ANTONINO N. IL 19/06/1987
avverso la sentenza n. 4604/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Antonino Rizzo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale
di Trapani il 28/08/2013, ne ha ribadito la condanna alla pena di sei mesi di
reclusione in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali
aggravate (artt. 337, 582, 585, 576 comma 1 n.1, 61 n. 2 e n. 5-bis cod. pen.).

penale, sostenendo in realtà l’insuscettibilità della condotta in concreto ascrittagli
ad integrare reazione violenta all’operato dei pubblici ufficiali ed ad arrecar loro
le lesioni ascrittegli.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti (art. 606,
comma 3 cod. proc. pen.), che investono in maniera diretta le concrete determinazioni del giudice di merito sul tema dell’accusa.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ma gio 2016

Il ricorrente deduce formalmente violazione o erronea applicazione della legge

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