Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27553 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27553 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEANDRI GIUSEPPE N. IL 15/06/1949 parte offesa nel procedimento
c/
BUSLA CATALINA N. IL 10/11/1954
GAGLIANO FRANCESCO N. IL 10/07/1963
SCAFFIDI ROSALIA N. IL 27/08/1966
BASILE ROMINA N. IL 15/06/1970
avverso il decreto n. 2703/2015 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
08/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECSIONE

Giuseppe Leandri ricorre, con atto sottoscritto dal suo difensore, avverso il
decreto emesso dal GIP del Tribunale di Messina in data 08/07/2015 con cui è
stata disposta l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di Busla
Catalina ed altri per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge processuale in relazione alla mancata
instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 127 e 408 cod. proc. pen.

Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591
lett. a) cod. proc. pen. poiché proveniente da soggetto non legittimato, non potendo il privato – per giurisprudenza costante e pacifica di questa Corte di Cassazione – quand’anche concretamente danneggiato dal tenore della falsa deposizione, considerarsi parte offesa del reato di cui all’art. 372 cod. pen.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma
in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 500,00
(cinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 500,00 (cinquecento) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 mag o 2016

nonché vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

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