Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27552 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27552 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIGORIO PAOLO N. IL 10/07/1973
avverso la sentenza n. 1818/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
02/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECSIONE

Paolo Ligorio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Genova
che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Massa, Sezione Distaccata di Carrara in data 22/11/2011, ha diversamente qualificato l’originaria
accusa formulata a suo carico di furto aggravato, affermandone la responsabilità
in ordine al diverso reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro ammini-

ed C 200,00 di multa.
Il ricorrente deduce inosservanza od erronea applicazione della legge penale in
relazione alla riconosciuta sussistenza del reato di cui all’art 334 cod. pen. nonché travisamento della prova; deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione in punto commisurazione della pena.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti (art. 606,
comma 3 cod. proc. pen.) che investono direttamente il merito del giudizio,
debitamente apprezzato dalla Corte territoriale alle pagg. 1-2 della sentenza: il
ricorrente si duole in sostanza di non essere stato assolto, allegando a sostegno
che lo stesso Procuratore Generale territoriale aveva, all’esito della sua requisitoria, concluso in tal senso.
E’ inoltre manifestamente infondato l’altro motivo d’impugnazione, avendo i
giudici d’appello compiutamente esposto le ragioni della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale (pag. 3), senza contare la forte riduzione della stessa conseguente alla diversa riqualificazione in iure dell’addebito.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ma io 2016

strativo (art. 334 cod. pen.) e condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione

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