Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27551 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27551 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
PANDOLFI PIETRO BENIAMINO N. IL 31/10/1969
avverso il provvedimento n. 230/2014 TRIBUNALE di BERGAMO,
del 05/08/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha rigettato la richiesta di
“rimessione del procedimento di incidente di esecuzione” nei confronti della Dott.ssa Ilaria
Sanesi, Giudice dell’esecuzione del medesimo Tribunale.
2. Ricorre Pandolfi avverso il provvedimento, evidenziando che, in considerazione delle
due istanze di ricusazione presentate dallo stesso imputato nei riguardi del medesimo
Giudice, sussistono i presupposti di cui all’art. 45, cod. proc. pen.
3. L’istanza è inammissibile per manifesta infondatezza.

merito ad altro ufficio giudiziario allorchè sussistano gravi situazioni locali che siano
suscettibili di turbarne lo svolgimento e non siano altrimenti eliminabili, tali da pregiudicare
la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero la sicurezza o l’incolumità
pubblica, o che determinino motivi di legittimo sospetto.
5. Giusta l’inequivoco dettato normativo, la disposizione può trovare applicazione
soltanto con riferimento al “processo di merito”, il che ne esclude la rilevanza nell’ambito
dell’incidente di esecuzione.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità dell’istanza consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del richiedente, oltre che al pagamento delle spese del
procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00
euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il Preside

4. Ed invero, l’istituto di cui all’art. 45 cod. proc. pen. è volto a trasferire il processo di

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