Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2755 del 06/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2755 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARETTA GIUSEPPE N. IL 16/11/1964
avverso la sentenza n. 902/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 06/12/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Milano, ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Giuseppe Maretta era
stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 44, lett. b), d.P.R.
380/01, e condannato alla pena ritenuta di giustizia;

eccependo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato in
contestazione, determinato da una non corretta valutazione delle
emergenze istruttorie; peraltro, è pienamente ravvisabile lo stato di
necessità che ha indotto il prevenuto a procedere alla edificazione
abusiva per destinarla ad alloggio dei congiunti Laura Maretta, Marangon
Marco e il piccolo Gabriel; ingiustificato diniego delle attenuanti
generiche;
-che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione del
reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo all’imputato;
-che le censure sollevate si palesano del tutto inconferenti e sfornite di
ogni supporto giuridicamente rilevante, a fronte del discorso giustificativo
coerentemente sviluppato dai giudici di merito, con puntuali richiami alle
emergenze istruttorie;
-che destituito di fondamento è il motivo con cui si invoca l’applicazione
dell’esimente dello stato di necessità, poiché, come a giusta ragione
evidenziato dalla Corte di merito, in materia di abusivismo edilizio non è
invocabile l’esimente de qua in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno
grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto alla abitazione,
difetta, in ogni caso, il requisito della inevitabilità del pericolo ( ex multis
Cass. 26/6/2008, n. 35919);

1

-che il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

-che manifestamente infondata è da ritenere l’ulteriore doglianza,
attinente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il cui
diniego è stato fondato dal decidente sulla gravità del fatto e sulle
caratteristiche soggettive dell’imputato, gravato da diversi precedenti
penali non solo per un reato di indole analoga, ma soprattutto per

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 6/12/2013.

notevoli delitti commessi con violenza o minaccia alla persona;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA