Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2755 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2755 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Balsamo Antonio, nato a Torre del Greco il 9.9.59
imputato art. 256 d.lgs 152/06
avverso la sentenza del Tribunale di Torre dl Greco del 4.10.11
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato –

Con la sentenza impugnata, il
ricorrente è stato condannato dal Tribunale alla pena di 20.000 C di ammenda per avere
consentito che, all’interno della ditta di cui era amministratore, fossero stoccate balle di CDR
permettendo, così, all’interno della ditta di cui era l’unico legale rappresentante un abbandono
di rifiuti derivanti dall’attività della ditta stessa (che esercitava attività di stoccaggio, messa in riserva,
recupero e trasporto di rifiuti pericolosi e non).

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,
tramite il difensore deducendo erronea applicazione della legge penale in guanto – a

Data Udienza: 04/12/2012

prescindere dalla esiguità dei fanghi stoccati – le emergenze di fatto sono tali da escludere il
preteso “abbandono” che si realizza quando i rifiuti siano accumulati e lasciati con incuria.
Invece, nella specie, come descritto nello stesso capo di imputazione, i fanghi erano
ordinatamente raccolti in sacchi situati all’interno di una vasca di ferro senza che, perciò, vi
fosse neppure rischio di percolato.
In ogni caso, si rammenta che la ditta dell’imputato era in possesso di regolare
autorizzazione.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Motivi della decisione – Il ricorso è manifestamente infondato e, di conseguenza,
inammissibile.
Le sue deduzioni, infatti, oltre a richiamare l’attenzione sul merito della vicenda, non
risultano pertinenti.
Deve, infatti, ricordarsi, che al Balsamo erano state contestate originariamente due
condotte racchiuse, rispettivamente, in un capo a) (art. 208 cl.ligs 152/06) ed in un capo b) (art. 192
d.lgs 152/06).

Dal primo capo (riguardante lo stoccaggio di kg. 40/50 di fanghi senza autorizzazione ) l’imputato è
stato assolto perché il giudice ha appurato che in ogni caso la ditta era autorizzata. Egli ha,
quindi concluso affermando che «la condotta, come contestata in rubrica e come acclarata
dall’istruttoria dibattimentale, di stoccaggio di fanghi all’interno di sacchi di tela e di una vasca
di ferro, vale dunque di per sé ad integrare la condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art..
192 d.lgs 152/06, ma non già dell’art. 208 d.lgs 152/06)».
A fronte di tali conclusioni la difesa dell’imputato, nel presente ricorso, sviluppa solo
argomenti concernenti il fatto di cui al capo a) e, per di più, evidenziando profili fattuali che
non sono di competenza di questa corte di legittimità.
La sentenza impugnata è chiara e lineare nel descrivere gli elementi di accusa a carico
dell’imputato. Ed infatti, a seguito di un controllo eseguito presso la ditta da lui amministrata,
è stata accertata la esistenza (non contestata neppure dal ricorso) di fanghi stoccati vicino ad un
depuratore che non era in funzione. Essi erano dentro sacchi vari, per buona parte aperti,
situati al’interno di una vasca di ferro. E’ stato anche accertato che il depuratore entrava in
funzione solo in caso di pioggia e che «alla richiesta della P.G. operante di esibizione dei
formulari prescritti per lo smaltimento dei rifiuti, alcunché era esibito in relazione al periodo
2006 – data dell’accertamento». In prosieguo, la sentenza sottolinea che il formulario rifiuto
del 23.2.06 e quello di identificazione rifiuto del 25.1.08, prodotti in un secondo tempo, erano
irrilevanti perché relativi ad un periodo successivo all’accertamento di sui si discute.
Sulla scorta di quanto oggettivamente appurato, gli argomenti spesi dal ricorrente – volti
a sottolineare che non vi era rischio di percolato o che si trattava di un quantitativo modesto di fanghi – sono del
tutto ininfluenti perché sollecitano l’attenzione su aspetti di merito che qui non competono ed,
in ogni caso, non scalfiscono la obiettività della condotta, in sé, di “abbandono di rifiuti, ”
contestata giustamente all’imputato, e che si realizza ogni qual volta la raccolta di rifiuti
avvenga al di fuori delle condizioni previste dalla norma; non sia, cioè, temporanea e
preliminare (in vista di successive operazioni di smaltimento), ovvero, non si tratti di una messa in
riserva (in vista di successive operazioni di recupero), realizzando così un deposito incontrollato che
non prelude ad alcuna operazione di smaltimento o recupero (Sez. III, 5.12.05, Cascone, Rv. 233019; Sez,
III, 11.3.09, Fabris, Rv. 243719).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C

Così deciso il 4 dicembre 2012

Il Pre idente

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