Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27549 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27549 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALL ABACACAR N. IL 14/05/1966
avverso la sentenza n. 1859/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decisione epigrafe del 21 gennaio 2015, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Firenze dell’8 aprile 2010, la Corte d’appello di Firenze ha riqualificato il fatto ai
sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed ha in conseguenza
rideterminato la pena inflitta ad AbaUcar Fall in primo grado in mesi sette di reclusone e
1.200 euro di multa, con conferma nel resto della condanna per detenzione a fine di spaccio
di stupefacente del tipo hashish.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Guido Pasquetti,

erronea applicazione di legge in riferimento all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, non potendo ritenersi provata la destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente
detenuto dall’imputato; con il secondo motivo, l’erronea applicazione di legge in relazione
alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ancora vigente
durante il giudizio d’appello.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Quanto al primo motivo, va notato come il ricorrente abbia riproposto le medesime
deduzioni già sottoposte al vaglio della Corte territoriale, senza confrontarsi con le puntuali
risposte date da tale Giudice in merito alla finalizzazione alla cessione a terzi della droga
detenuta dal Fall (v. pagina 2 della motivazione). Il che rende generici i motivi e riverbera in
termini di inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri,
Rv. 243838).
5. Ad ogni modo, la motivazione sviluppata in merito al profilo denunciato è ineccepibile,
là dove il Giudice d’appello ha dato atto che l’imputato deteneva un quantitativo di sostanza
pari a 25 dosi, non conciliabile con la scorta di un normale consumatore, aggiungendo che a
nulla rileva la mancanza di mezzi di confezionamento in quanto l’hashish è sostanza che può
essere facilmente suddivisa al momento della vendita, con una motivazione congrua – in
quanto aderente alle emergenze degli atti processuali ed immune da illogicità manifesta -,
pertanto insindacabile nella sede di legittimità.
6. Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – pur
possibile nella sede di legittimità operando sul piano sostanziale -, presuppone nondimeno
che le condizioni dell’istituto non siano già state escluse dal giudice di merito, in termini
espliciti o impliciti nella ricostruzione della fattispecie storico-fattuale e nelle valutazioni
espresse in sentenza.
Ciò è quanto ricorre nella specie, nella quale la Corte territoriale, nell’argomentare la
determinazione della pena, ha evidenziato che Fall è “soggetto già condannato per
stupefacenti, seppure sia stata benevolmente esclusa la recidiva” e che si tratta di “un
quantitativo non indifferente di dosi portate direttamente sulla piazza”, circostanze tutte
distoniche con la causa di non punibilità invocata.

difensore di fiducia di Ababacar Fall, e ne ha chiesto l’annullamento, con il primo motivo, per

7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Il consigliere estensore

Il Presiden

Così deciso il 19 maggio 2016

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