Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27548 del 19/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27548 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAHI RADOUANE N. IL 13/01/1984
FETTAH ABDEFATTAH N. IL 01/01/1977
HMIMOU ISSAM N. IL 01/01/1985
avverso la sentenza n. 33/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decisione del 13 giugno 2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Firenze dell’8 luglio 2010, la Corte d’appello di Firenze ha ridotto a mesi sei e di reclusione e
2000 euro di multa la pena rispettivamente inflitta a Radouane Bahi, AbdeAfattah Fettah e
Issam Hminou, confermando nel resto l’impugnata sentenza con la quale gli imputati sono
stati condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di cessione a
terzi di hashish.

fiducia di Radouane Bahi, Abdegfattah Fettah e Issam Hminou, ed ha chiesto che essa sia
cassata per erronea applicazione di legge processuale in relazione alla omessa valutazione
della ritrattazione operata dal teste Stefania, nel corso dell’esame dibattimentale, delle
precedenti dichiarazioni rese in indagini quanto alla dinamica dei fatti.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Sotto un primo profilo, va notato come i ricorrenti ripropongano le medesima
deduzioni già sottoposte al vaglio della Corte territoriale, senza confrontarsi con le puntuali
risposte date da tale Giudice in merito alla rilevanza della ritrattazione delle precedenti
dichiarazioni operata da Francesco Stefania nel corso dell’esame dibattimentale (v. pagine 4
e seguenti della sentenza). Il che rende generici i motivi e riverbera in termini di
inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
243838).
5. Ad ogni modo, la motivazione sviluppata in merito al profilo denunciato è ineccepibile,
là dove il Giudice d’appello ha dato atto – in aderenza a quanto emerge dagli atti processuali
– che l’impianto d’accusa poggia solidamente sulla constatazione diretta da parte degli
operatori di P.G. dell’incontro fra Stefania ed i tre imputati, sull’analisi delle condotte tenute
nel frangente dai quattro protagonisti nonché sul rinvenimento da parte dei militari del
maggior quantitativo di stupefacente proprio sotto il bancone ove erano seduti i prevenuti.
A ciò, la Corte distrettuale ha aggiunto — con considerazioni congrue e scevre da
illogicità manifesta – che la smentita delle sommarie dichiarazioni rese in indagini dallo
Stefania contrasta con quanto dichiarato dagli stessi imputati, i quali hanno confermato che
il giovane italiano aveva chiesto loro, non dell’hashish, ma della cocaina, di cui erano
peraltro sprovvisti, e che le dichiarazioni dibattimentali del teste sono state ritenute false dal
Tribunale – che ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per procedere nei confronti
dello Stefania per falsa testimonianza -, sicché non possono essere addotte a sostegno della
tesi difensiva (v. pagina 5 della sentenza).
Conclusivamente, la prova di cui i ricorrenti lamentano l’illegittimità non è stata in effetti
utilizzata ai fini del giudizio di penale responsabilità espresso a loro carico dai Giudici di
merito, di tal che la doglianza si appalesa inammissibile per mancanza d’interesse.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Sauro Poli, difensore di

6. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro ciascuno.
P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Il consigliere estensore

Così deciso il 19 maggio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA