Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27548 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27548 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSI ALTIN N. IL 01/06/1987
FERKO ARJUS N. IL 04/05/1989
avverso la sentenza n. 93/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 08/04/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 16 settembre 2011 dal locale Tribunale, appellata da RUSI Altin e FERO Arjus, dichiarati responsabili del delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 22 agosto 2011.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo vizio di motivazione sul trattamento
sanzionatorio.
Osserva il Collegio che tutte le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili in quanto
tendono a riproporre questioni già sottoposte al giudice d’appello a cui la sentenza ha fornito idonee e correttamente motivate risposte, facendo riferimento alla gravità dei fatti che non autorizzerebbe un trattamento migliore della valutazione di equivalenza delle già concesse attenuanti ed
una pena più ridotta; alla negativa personalità desumibile sia dalle modalità dei fatti che dalle
condizioni dei prevenuti nulla facenti e senza stabile dimora nel territorio, tale da rendere evidenti le prognosi sfavorevoli circa la possibile recidiva nel reato e la praticabilità di soluzioni alternative alla pena detentiva applicata.
Si tratta di corretto riferimento ai parametri di cui all’art. 133 c.p., valutabili anche ex artt. 69,
163 c.p. e 53 e segg. L. 689/81.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di e. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2013.
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