Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27546 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27546 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPALE FRANCESCO N. IL 15/05/1981
SPIEZIA GIOVANNI N. IL 12/07/1983
avverso la sentenza n. 74/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decisione del 11 ottobre 2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Grosseto del 18 aprile 2011, la Corte d’appello di Firenze, concesse ad entrambi le
circostanze attenuanti generiche, ha ridotto a mesi cinque e giorni dieci di reclusone e 1334
euro di multa la pena rispettivamente infitta a Francesco Papale e Giovanni Spiezia – sospesa
nei confronti di quest’ultimo -, con la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro,
in relazione alla violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la
detenzione di tre complesse di “Subutex”.

difensore di fiducia di Francesco Papale e Giovanni Spiezia, ed ha eccepito, con il primo
motivo, l’erronea applicazione di legge in riferimento all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, e con il secondo motivo, l’infedeltà processuale ed il vizio di motivazione, per avere la
Corte territoriale confermato il giudizio di penale responsabilità a carico degli assistiti
sebbene, in assenza di una perizia chimico tossicologica, non sia possibile affermare che le
compresse avessero efficacia stupefacente.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Sotto un primo profilo, va notato come i ricorrenti ripropongano le medesima
deduzioni già sottoposte al vaglio della Corte territoriale, senza confrontarsi con le puntuali
risposte date da tale Giudice in merito alla efficacia drogante delle compresse oggetto della
condotta in contestazione (v. pagina 2), il che rende generici i motivi e riverbera in termini
di inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
243838).
5. Ad ogni modo, la motivazione sviluppata sui profili denunciati è ineccepibile, là dove il
Giudice d’appello ha dato atto – in aderenza a quanto emerge dagli atti processuali – che gli
imputati detenevano una confezione integra della specialità medicinale “Subotex”, sostanza
per la quale è necessaria la prescrizione medica, e che gli operanti di polizia giudiziaria che
procedevano all’analisi non hanno rilevato nessuna manipolazione né l’intervenuta scadenza
del prodotto. La Corte ha aggiunto che, in ogni caso, la scadenza del prodotto, per un verso,
non renderebbe di per sé inefficace il principio attivo; per altro verso, va esclusa secondo
una considerazione di ordine logico – certamente condivisibile in quanto conforme a
ragionevolezza -, alla stregua della quale, se la sostanza fosse stata inefficace, i due
imputati non avrebbero alcun motivo per portarla con sé in viaggio.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro ciascuno.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Ignazio Maiorano,

P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016

Il consigliere estensore

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