Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27543 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27543 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANANIA VINCENZO N. IL 27/09/1971
avverso la sentenza n. 4387/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
16/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con provvedimento del 16 luglio 2014, in parziale riforma della sentenza del 13
giugno 2011 del Tribunale di Lucca, la Corte d’appello di Firenze ha ridotto ad anni due e
mesi otto di reclusione e 3.000 euro di multa la pena inflitta in primo grado a Vincenzo
Anania, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, per avere detenuto a fini di cessione a terzi stupefacente del tipo cocaina.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Costanza Malerba,
difensore di fiducia di Vincenzo Anania, il quale ha eccepito, con il primo motivo, la

all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato ed alla mancata applicazione nella
massima estensione delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo motivo, la
violazione di legge processuale, in relazione all’omessa applicazione della circostanza di cui
all’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione del modesto dato ponderale
della sostanza e delle modalità dell’azione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. I motivi di doglianza si connotano per essere, il primo, del tutto generico; il secondo
errato in diritto e comunque destituito di fondamento.
5.

Il ricorrente si duole della condanna e della mancata riduzione nel massimo della

pena ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. senza esplicitare le ragioni in fatto e in diritto a
fondamento delle proprie deduzioni. L’evidenziata genericità delle censure riverbera di per sé
in termini di inammissibilità del ricorso, là dove i motivi di ricorso in cassazione devono
essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con
chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con
precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o
meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv.
254204).
6. Il secondo motivo coglie completamente fuori dal segno, là dove il ricorrente invoca
l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 – cd. della collaborazione — e, nel contempo, svolge argomenti che pertengono
alla diversa ipotesi delineata nell’art. 73, comma 5, stesso decreto. Fattispecie in effetti già
riconosciuta all’imputato.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il P

te

mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in merito

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