Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27543 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27543 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRAHIM MASOR N. IL 25/11/1980
avverso la sentenza n. 5551/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
21/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 08/04/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma applicava a BRAHIM Masor, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto
pluriaggravato, commesso il 20 marzo 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione sulla qualificazione
del fatto e per non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari, laddove poi la qualificazione giuridica del fatto pare corretta secondo la narrativa del capo di imputazione, essendo preclusa all’imputato che abbia patteggiato
la pena ogni pretesa di rivalutazione degli estremi fattuali dell’imputazione.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2013.