Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27541 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27541 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIALE COSIMO N. IL 20/02/1975
avverso la sentenza n. 2447/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decisione del 18 settembre 2014, in parziale riforma della sentenza del 27
maggio 2013 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lanciano, la Corte
d’appello di L’Aquila ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a Cosimo Maiale in mesi
quattro di reclusione e 800 euro di multa, confermando nel resto l’appellato provvedimento,
con il quale l’imputato è stato condannato in relazione alla violazione dell’art. 73, comma 5,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto sostanza stupefacente del tipo hashish.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Nicola Naponiello,

di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di pronunciare
sentenza di assoluzione stante l’evidenza della prova d’innocenza dell’imputato.
3. Il ricorso si appalesa del tutto generico, là dove si limita a censurare il mancato
riconoscimento dei presupposti per la sentenza di assoluzione senza esplicitare le ragioni
della doglianza. L’evidenziata genericità della censura riverbera in termini di inammissibilità
del ricorso, in quanto i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur
nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di
diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame
ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n.
1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il Presi

difensore di fiducia di Cosimo Maiale, ed ha eccepito la nullità della sentenza per violazione

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