Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27540 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27540 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LIZIO NICOLA N. IL 19/11/1965
avverso la sentenza n. 243/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con provvedimento dell’Il novembre 2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha
confermato la sentenza del 24 ottobre 2013, con la quale il Tribunale di Chieti ha
condannato Nicola Di Lizio alla pena di mesi nove di reclusione, per il reato di evasione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Michele Pezone,
difensore di fiducia di Nicola Di Lizio, eccependo la violazione di legge per l’omesso
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

esplicitare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda l’eccepita illegittimità della
omessa mitigazione del trattamento sanzionatorio invocata: si tratta di motivo generico e
dunque inammissibile (Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv.
254204).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il Presi

4. Il motivo si limita a riprodurre una massima di questa Suprema Corte senza

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