Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2754 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2754 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOTTONE ANGELO N. IL 22/11/1971
CHIAPPETTA GIUSI N. IL 24/10/1970
avverso la sentenza n. 1611/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 06/12/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa il 13/05/2013,
decidendo in sede di rinvio della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza
del Tribunale di Paola, in data 28/11/2002 – appellata, fra gli altri, da Angelo
Bottone e Giusi Chiappetta, imputati del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990
(come contestato in atti) – rideterminava la pena in anni due e mesi sei di
2. Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. pen. in
relazione all’entità della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. La Corte Territoriale ha
congruamente motivato sulla misura della pena, mediante valutazioni di merito
conformi ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (vedi sentenza impugnata pag.
2).
4. La concessione delle attenuanti generiche non era stato oggetto di rinvio
della Corte di Cassazione (vedi sentenza del 12/05/2009 n. 36861 pagg. 2 – 5).
5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Angelo
Bottone e Giusi Chiappetta, con condanna degli stessi al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
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spese processuali e della somma di C 1.000,00 vIn favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
reclusione ed C 6.000,00 di multa ciascuno.