Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2754 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2754 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 04/12/2012

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Caputo Fernando, nato a Melissano il 27.11.46
imputato artt. 71 comma 1 ed 87 comma. 1 let. b) d.lgs 81/08

avverso la sentenza del Tribunale di Castrano del 27.10.11
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Tindari Baglione, che ha chiesto una
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore dell’imputato, avv. Lazzaro Contini, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente
violazione degli artt. 71, comma 1, ed 87, comma 1, lett. b) d.igs 81/08 per
di titolare di una ditta esercente l’attività agricola, omesso di mettere a
dipendenti attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza.
Per tale ragione il giudice monocratico lo ha condannato alla pen
ammenda.

è accusato della
avere, in qualità
disposizione dei
a di 4000 C di

2. Motivi del ricorso –

Avverso tale decisione, il Caput° ha proposto ricorso,

personalmente, deducendo:

2) violazione ai norme orocessuall per essere stato il giudizio trattato da un
giudice diverso da quello naturale precostituito per legge e perché, sebbene nel corso del
giudizio, dalla testimonianza di Marra, fosse emerso un fatto diverso, non si era proceduto a
modificare la contestazione ex art. 520 e 521 c.p.p;
3)
mancata assunzione di una prova decisiva perché, previa lettura del
dispositivo, alle 11.30 era stato chiuso il verbale «dopo che i due difensori dell’imputato
avevano depositato istanza a mezzo della quale, non solo giustificavano la loro assenza
dall’aula dell’udienza, ma chiedevano che fossero ammessi a provare le circostanze articolate
nell’autorizzazione a citare ex art. 495 c.p.p.»;
4) contraddittorietà e manifesta illoaicità della motivazione laddove essa ritiene
la responsabilità dell’imputato sebbene l’istruttoria dibattimentale avesse acclarato che la
motozappa non era in funzione.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Motivi della decisione inammissibile.

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale,

3.1. (quanto al primo motivo). Con riferimento alla questione sollevata nel primo
motivo, si osserva che l’esame dei verbali di udienza evidenzia solo che il giorno dell’udienza
dinanzi al GOT i difensori si erano recati presso la cancelleria del giudice ed, alle ore li f
avevano depositato una istanza generica quando, invece, nel frattempo, il giudice stava,
appunto, trattando il processo in udienza (dove i legali ben avrebbero potuto recarsi e rappresentare le loro
istanze direttamente).

Va, peraltro, sottolineato che, in ogni caso, l’istanza non conteneva alcuna allegazione
da parte dei difensori, né dimostrazione della ventilata mancanza o tardività di informazione,
nei loro confronti, circa il giudice dinanzi al quale si sarebbe svolto il processo a carico del
loro assistito (fermo restando che il fatto stesso che essi si fossero recati presso al cancelleria del giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato è implicita dimostrazione del fatto che lo avevano individuato correttamente).

La doglianza, quindi, oltre ad essere generica, è manifestamente infondata.
3.2. (quanto al secondo motivo).
La censura mossa con il secondo motivo rasenta la
incomprensibilità dal momento che, in essa, si assume la esistenza di una nuova e diversa
contestazione di cui non vi è traccia nello svolgimento del processo. Come, infatti, si apprende
dalla stessa sentenza impugnata, il giudizio a carico del Caputo è nato con un decreto penale di
condanna per violazione degli artt. 71 ed 87 comma. 1 lett. b) d.lgs 81/08. Il giudizio ordinario
si è, quindi, incardinato, per tale imputazione, a seguito di opposizione al decreto ed, all’esito
dell’istruttoria dibattimentale, il Caputo è stato giudicato responsabile di tale reato. Evidente,
quindi, che il P.M., prima, ed il giudicante poi, hanno ritenuto la irrilevanza del fatto che – a
quanto dice il ricorrente – il teste Marra abbia sostenuto esservi stata anche la violazione del
comma 2 dell’art. 70 e, di certo, il ricorrente non ha nessun interesse a dolersi della mancata
formulazione di una ulteriore contestazione.

2

1) violazione di legge in quanto il giudizio è stato trattato senza alcuna
comunicazione ai due difensori dell’imputato i quali si erano recati dinanzi al GOT dove il
giudizio era stato avviato il 24.3.11 ed era quindi stato rinviato alla data del 27.10.11. IN tale
ultima occasione, i difensori erano stati presenti fin quando erano stati informati che la causa
era stata riassunta dinanzi al giudice monocratico dinanzi al quale era stata anche disattesa
una istanza di rimessione in termini;

3.4. (quanto al quarto motivo). Il quarto motivo, che tratta il merito della vicenda, è
anch’esso destituito di fondamento ed agevolmente smentito dal fatto che, come riportato in
sentenza, dalla nota ASL del 20.10.08 risulta che «al momento del sopralluogo i presenti
spiantavano e raccoglievano patate utilizzava (sic
,s.c una motozappa (Goldoni Mat. n.
8212989 tipo 719) priva del sistema di sicurezza che permette alla stessa di arrestarsi
immediatamente interrompendo la corrente elettrica non appena il conduttore molla
volontariamente o incidentalmente il manubri».
A prescindere dalla imprecisione grammaticale, l’uso del verbo “utilizzare” è
chiaramente indicativo dell’azione in corso all’atto del controllo.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000

Così deciso il 4 dicembre 2012

Il Co

re estensore

3.3. (quanto al terzo motivo).
Per quanto detto nel replicare al primo motivo, è
evidentemente ingiustificata anche la censura che viene formulata nel terzo motivo visto che,
ripetesi, eventuali richieste istruttorie avrebbero potuto, e dovuto, essere formulate tempestivamente – direttamente in udienza e non in cancelleria mentre l’udienza era in corso e
le parti avrebbero potuto comparirvi in tempo (visto che il verbale è stato chiuso alle 11.30 e l’istanza in
questione è stata depositata in cancelleria alle ore 11) e sempre che avessero dimostrato l’eventuale
legittimità della loro assenza fin dall’inizio.

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