Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27539 del 19/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27539 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRIFI AMOR N. IL 04/02/1973
FALSO FILOMENA N. IL 20/05/1960
avverso la sentenza n. 2482/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento del 14 gennaio 2015, in parziale riforma della sentenza del 10
giugno 2010 del Tribunale di Prato, la Corte d’appello di Firenze ha ridotto a mesi quattro di
reclusione e 800 euro di multa la pena inflitta in primo grado a Amor Trifi e Filomena Falso,
per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, per avere detenuto a fini di cessione e ceduto a terzi stupefacente del tipo
hashish.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Francesco Mandarano,
difensore di fiducia di Amor Trifi e di Filomena Falso, il quale ha eccepito, con il primo

citazione all’imputata Falso per l’udienza del 14 gennaio 2015; con il secondo motivo, la
carenza di motivazione per avere i giudici di merito omesso di espletare la perizia
tossicologica sullo stupefacente, necessaria allo scopo di accertare l’effettiva capacità
drogante della sostanza e di verificare la possibile inoffensività del fatto.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
4. L’eccezione dedotta con il primo motivo di doglianza è manifestamente infondata, là
dove il difensore – a mente dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., può legittimamente
rifiutare la notifica per l’assistito comunicando immediatamente, con atto formale, all’A.G.
che procede che non intende accertare le notificazioni, mentre non può rifiutarsi di ricevere
la notificazione all’atto in cui la stessa sia eseguita. Analoga possibilità di rifiutare la notifica
non è contemplata dall’art. 161 stesso codice.
5. Il secondo motivo, oltre a riprodurre la doglianza già proposta in appello ed a non
confrontarsi con le puntuali argomentazioni svolte in risposta dalla Corte territoriale risultando pertanto aspecifico e già di per sé inammissibile (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) -, risulta comunque palesemente destituito di
fondamento, là dove i Giudici di merito, per un verso, hanno argomentato l’utilizzabilità
dell’accertamento sulla sostanza stupefacente compiuto dalla P.G. (narcotest); per altro
verso, hanno evidenziato come la natura stupefacente della sostanza si desuma dal contesto
degli avvenimenti (messa in vendita sotto la campana del ponte, assembramento, offerto di
fumo ai passanti ed altro; v. pagina 3 della sentenza), con una motivazione aderente alle
emergenze processuali e conforme a condivisibili massime d’esperienza, dunque non
manifestamente irragionevole e non sindacabile nella sede di legittimità.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
ciascuno anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

D EW:0- 8TiATA

Il Presid te

motivo, la violazione di legge processuale, in relazione al difetto di notifica del decreto di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA