Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27538 del 19/05/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 27538 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALDO LUCA N. IL 11/01/1990
MARINUCCI VALENTINA N. IL 04/12/1980
avverso la sentenza n. 829/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con decisione del 19 settembre 2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la
sentenza del 12 novembre 2013, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Pescara ha condannato Luca Cataldo e Valentina Marinucci alla pena di mesi otto
di reclusione e 3.000 euro di multa ciascuno, con confisca e distruzione di quanto in
sequestro, per il reato di cui agli art. 99 e 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, avente ad oggetto sostanza stupefacente del tipo hashish.
2. Avverso sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Gabriele Colicchia,

motivazione, per un verso, in ordine all’affermazione della penale responsabilità degli
imputati per il reato loro ascritto; per altro verso, in merito alla confisca, nei confronti della
Marinucci, del denaro e di un barattolo di bicarbonato, nei confronti del Cataldo, dei telefoni
cellulari e del rilevatore di frequenze.
3. I ricorsi sono fondati con limitato riguardo ai provvedimenti di confisca mentre vanno
dichiarati inammissibili nel resto.
4. Le deduzioni in punto di penale responsabilità mosse dai ricorrenti costituiscono mera
replica delle argomentazioni già esposte dinanzi ai Giudici di merito, e dagli stessi
correttamente disattese, e sono volte a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle
risultanze processuali e dunque una valutazione alternativa delle fonti di prova, piuttosto che
a denunciare vizi riconducibili al disposto dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. Le
doglianze promuovono dunque uno scrutinio non espletabile dalla Corte di legittimità, che si
deve limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la
completezza e la insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità di valutare
la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n.
47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Ad ogni modo, quanto alla posizione della Marinucci, la Corte territoriale ha ben
spiegato le ragioni per le quali, sulla scorta delle evidenze probatorie acquisite al processo, il
materiale drogante sia stato correttamente imputato anche alla medesima: il Giudice
d’appello ha operato una valutazione di una pluralità di elementi fattuali muniti di valenza
indiziarla, quali la situazione di convivenza con il Cataldo, la proprietà dell’alloggio in capo
all’imputata, il rinvenimento della sostanza in cucina, in un luogo non nella esclusiva
disponibilità del coimputato, ed il ritardo della prevenuta nell’aprire la porta agli operanti di
P.G., che ha apprezzato globalmente, alla luce di condivisibili massime d’esperienza, secondo
un ragionamento inferenziale scevro da illogicità manifesta e dunque incensurabile nella
sede di legittimità.
6. A medesime conclusioni si deve pervenire quanto alla posizione del Cataldo, là dove
la Corte ha congruamente stimato provata la destinazione ad un uso non esclusivamente
personale della sostanza in sequestro in considerazione del dato ponderale dello
stupefacente rinvenuto, inconciliabile con la provvista di un normale consumatore, della
disponibilità di un bilancino di precisione e del ritardo nell’apertura della porta agli operanti,

difensore di fiducia di Luca Cataldo e Valentina Marinucci, eccependo il difetto di

seguendo un ragionamento lineare e coerente alle comuni massime d’esperienza, dunque
non manifestamente irragionevole.
7. Come anticipato, i ricorsi devono, di contro, essere accolti quanto ai provvedimenti di
confisca.
Quanto al provvedimento ablativo avente ad oggetto la somma di denaro disposto nei
confronti della Marinucci, la Corte si è limitata a rilevare, per un verso, che si tratta di
banconote di piccolo taglio, per altro verso, che la spiegazione fornita dall’imputata in merito

dell’onere della prova, essendo — di contro – posta a carico dell’accusa la prova dell’esistenza
del collegamento eziologico tra il denaro e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti
contestata all’imputata (Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015 – dep. 16/10/2015, Scivoli Di
Domenico, Rv. 265247). Prova di un nesso eziologico fra denaro e reato che, avendo
riguardo alle modalità e circostanze del fatto (rinvenimento del denaro nel corso di una
perquisizione domiciliare), non può ritenersi provato né provabile all’esito di un eventuale
giudizio di rinvio, potendo la somma avere, secondo una valutazione improntata a
ragionevolezza, una qualunque origine diversa, lecita o illecita.
8. Alla medesima conclusione si deve pervenire quanto alla confisca dei telefoni e del
rilevatore di frequenze.
Mette conto rammentare come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la
confisca facoltativa prevista dall’art. 240, comma 1, cod. pen. è legittima quando sia
dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata
al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale,
rivelatore dell’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile (Sez. 6, n. 6062 del
05/11/2014 – dep. 10/02/2015, Moro e altro, Rv. 263111; Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003
– dep. 08/08/2003, Lomartire, Rv. 226687).
L’ablazione degli apparecchi elettronici, oltre ad essere del tutto immotivata nelle
sentenza di primo e di secondo grado, non può essere disposta stante l’assenza di elementi
che consentano di affermarne la strumentalità ai fini dell’espletamento dell’attività
delittuosa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle disposte confische dei telefoni e della
somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Perugia;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

alla provenienza delle somme non è plausibile, con ciò realizzando una sorta di inversione

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