Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27538 del 08/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27538 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIGGIANI LUIGI N. IL 28/0711925 parte offesa nel procedimento
C’
IGNOTI
avverso il decreto n. 596/2012 GIP TRIBUNALE di
CASTROVILLARI, del 06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/04/2013

IN FATTO E DIRITTO
VIGGIANI Luigi, persona offesa nel procedimento a carico di ignoti, propone ricorso per cassazione avverso il decreto in data 6 luglio 2012 del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari che aveva archiviato il procedimento originatosi da sua denuncia.
Lamenta l’avvenuta archiviazione entrando nel merito della questione relativa alla proprietà di
terreni ed al loro accatastamento.
Ha poi depositato memoria in vista dell’udienza con cui lamenta che il procedimento sia stato iscritto contro ignoti mentre i responsabili sarebbero bene individuabili.
Il ricorso è tuttavia inammissibile essendo stato proposto e sottoscritto dalla parte offesa personalmente. E’ difatti pacifico il principio che la disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613,
comma 1, C.P.P., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione
di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere personalmente il
ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato perché detta disposizione «non è attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per
Cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica (Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 19, Adragna, m. 216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni, m. 219613; Sez. V, 26 maggio
2004 n. 37418, p.c. Penna in proc. Mafai e altro). La persona offesa dal reato non può quindi sottoscrivere personalmente il ricorso essendo tale diritto attribuito dall’art. 571 esclusivamente
all’imputato» (S.U. sentenza n.. 47473 del 27/09/2007, dep. 20/12/2007, Lo Mauro).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom ‘8 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA