Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27536 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27536 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEDJA OLSI N. IL 01/06/1979
avverso la sentenza n. 4142/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decisione del 3 giugno 2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Pisa del 28 marzo 2011, la Corte d’appello di Firenze ha ridotto ad anni tre e mesi sei di
reclusione – con conseguente sostituzione della interdizione perpetua dai pubblici uffici con
quella solo temporanea – la pena inflitta in primo grado a Olsi Dejda per i reati di procurata
evasione di Alfred Agasi dall’ospedale psichiatrico di Pisa ove si trovava sottoposto a misura
cautelare e di favoreggiamento personale (capo B) nonché di porto d’arma (capo C).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Manuele Ciappi,

manifesta illogicità della motivazione in relazione alla integrazione del reato di procurata
evasione ed all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 386, comma 3, cod.
pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Sotto un primo profilo, va notato come il ricorrente si sia limitato a riproporre le
medesime deduzioni già sottoposte al vaglio della Corte territoriale, senza confrontarsi con le
puntuali risposte date dal giudice di merito in punto di integrazione della incolpazione anche
nella forma aggravata. I motivi risultano per tale ragione aspecifici ed, in quanto tali,
inammissibili (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838)
5. Le deduzioni difensive si risolvono, anziché nella deduzione di vizi riconducibili
all’alveo di cui all’art. 606 cod. proc. pen., nella sollecitazione di una rivisitazione meramente
fattuale delle risultanze processuali su cui poggia la ricostruzione dei fatti e la ritenuta
integrazione dei reati ascritti, promuovendo uno scrutinio inattuabile in questa Sede,
dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice
di merito per verificare la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili,
senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex
plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
Il tutto a fronte di un apparato argomentativo in punto di integrazione del reato di
procurata evasione e della circostanza aggravante ex art. 386, comma 3, cod. pen.
ineccepibile. Il Giudice d’appello ha invero confermato il giudizio di responsabilità dando
specificamente atto del contributo materiale e morale fornito dal ricorrente alla preparazione
dell’evasione e quindi alla fuga dell’Agasi e della sussistenza dell’elemento circostanziale, con
una motivazione ampia e circostanziata nella indicazione delle fonti e degli specifici elementi
fattuali, nonché sostenuta da un percorso argomentativo che non presta il fianco censure di
ordine logico o giuridico (v. pagine 2 e seguenti della sentenza in verifica).
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

difensore di fiducia di Olsi Dejda, e ne ha chiesto l’annullamento per contraddittorietà e

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il Presidente

Il consigliere estensore

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