Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27535 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27535 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATTEI LUIGI N. IL 10/06/1941 parte offesa nel procedimento c/
avverso la sentenza n. 5/2011 TRIBUNALE di VELLETRI, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/04/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri, giudice d’appello, ha dichiarato inammissibile la richiesta della p.c. MATTEI Luigi di impugnazione avverso la sentenza emessa in data 14
febbraio 2007 dal locale Giudice di pace di assoluzione di PIZZUTI Roberto dai delitti di ingiuria, minaccia e lesioni, commessi il 4 ottobre 2004.
Propone ricorso per cassazione la citata parte civile deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso è innanzitutto inammissibile essendo stato proposto e sottoscritto dalla parte civile personalmente. E’ difatti pacifico il principio che la disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613,
comma 1, C.P.P., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione
di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere personalmente il
ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato perché detta disposizione «non è attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per
Cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica (Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 19, Adragna, m. 216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni, m. 219613; Sez. V, 26 maggio
2004 n. 37418, p.c. Penna in proc. Mafai e altro). La persona offesa dal reato anche se costituita
parte civile non può quindi sottoscrivere personalmente il ricorso essendo tale diritto attribuito
dall’art. 571 esclusivamente all’imputato» (S.U. sentenza n.. 47473 del 27/09/2007, dep.
20/12/2007, Lo Mauro).
Peraltro correttamente il Tribunale ha rilevato che era stato sottoposto alla sua cognizione non un
atto di appello, quanto una richiesta al Pubblico Ministero di impugnare la sentenza del Giudice
di pace, atto non idoneo a costituire un valido rapporto di impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom 1’8 aprile 2013.

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