Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27533 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27533 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAPPOSELLI CHRISTIAN N. IL 15/08/1975
avverso la sentenza n. 3178/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento del 9 ottobre 2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato
la sentenza del 28 marzo 2012, con la quale il Tribunale di Pescara ha condannato Christian
Rapposelli, alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di evasione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Raffaele Fiocca,
difensore di fiducia di Christian Rapposelli, eccependo la violazione di legge per avere la
Corte ritenuto integrato il reato sebbene l’imputato abbia dimostrato di non aver potuto
rientrare al domicilio per l’atteggiamento ostruzionistico della matrigna, integrante la causa

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le doglianze dedotte con il ricorso, oltre a riprodurre pedissequamente quelle già
dedotte in appello e correttamente disattese dai Giudici di merito, sono volte a sollecitare
una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e dunque una valutazione
alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto
dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., promuovendo uno scrutinio non espletabile
dalla Corte di legittimità, che si deve limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal
giudice di merito per verificare la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu °culi
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha ben spiegato come nel caso di specie non
ricorrano i presupposti dell’esimente invocata della forza maggiore, non potendo ritenersi
che la difficoltà di rientro al domicilio costituisca un evento eccezionale ed imprevedibile con
l’ordinaria diligenza, in considerazione dei rapporti esistenti fra l’imputato e la convivente del
padre, di tal che l’imputato avrebbe potuto ovviarvi allertando, preventivamente o
comunque immediatamente, le forze dell’ordine.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il Presid

di giustificazione della forza maggiore.

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