Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2753 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2753 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALEXE MUGUREL FLORICA N. IL 04/07/1978
avverso la sentenza n. 8686/2010 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
22/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
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Data Udienza: 06/12/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Gup del Tribunale di Bologna, con sentenza emessa il 22/07/2011, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Alexe Mugurel Florica imputati del reato di cui agli artt. 3, n’ 5 e 8; 4, n’ 1 e 7 L. 75/1958 (come
contestato in atti) – la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed C 400,00 di
multa.
legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Le censure dedotte sono del tutto generiche e comunque manifestamente
infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura processuale
della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha congruamente motivato
tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese: la non sussistenza delle
ute/
condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel meritoWvimputat# e la
congruità della pena, come concordata tra le parti ed applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Alexe
Mugurel Florica con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali
e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di