Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27528 del 19/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27528 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
H-(f174
ALTIN N. IL 13/01/1982
avverso la sentenza n. 2755/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 19/05/2016
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento del 17 settembre 2014, in parziale riforma della sentenza del
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze del 28 giugno 2012, la Corte
d’appello di Firenze ha riconosciuto a Altin Hotaj le circostanze attenuanti generiche ed ha
ridotto a mesi otto di reclusione e 2.000 euro di multa, con sospensione condizionale, la
pena inflitta in primo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, avente ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina, con confisca e distruzione
dello stupefacente in sequestro.
ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
ritenuta destinazione dello stupefacente ad un uso non esclusivamente personale.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Oltre a prospettare le stesse censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale – circostanza che rende già di per sé
inammissibile il ricorso per genericità del motivo (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009,
Arnone e altri, Rv. 243838) -, il ricorso è volto ad una rivisitazione della ricostruzione in fatto
e dell’apprezzamento di merito espresso dai Giudici della cognizione, anziché a promuovere
uno scrutinio su taluno dei vizi tipici codificati all’art. 606 cod. proc. pen., nel mentre questa
Corte di legittimità si deve limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di
merito per verificare la completezza e la insussistenza di vizi logici
ictu ocull percepibili,
senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex
plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Il Collegio fiorentino ha argomentato, con considerazioni congrue e scevre da
illogicità manifesta, le ragioni per le quali non ricorrano nella specie le condizioni per ritenere
che lo stupefacente fosse destinato all’uso personale del ricorrente (v. pagina 3 della
sentenza in verifica), facendo corretto richiamo al dato quali-quantitativo della sostanza, alle
modalità dell’azione ed alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore
Il Presi e te
2. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Altin Hotaj e