Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27527 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27527 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MBAYE DIOP N. IL 01/01/1982
avverso la sentenza n. 985/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con provvedimento del 22 giugno 2012, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Firenze del 15 gennaio 2009, la Corte d’appello di Firenze ha assolto Diop Mbaye
dal reato di cui al capo D) (falsa attestazione sull’identità personale) perché il fatto non
sussiste e, confermata la condanna per i reati di cui ai capi B) e C) (resistenza a pubblico
ufficiale e lesioni personali aggravati), ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Umberto Schiavotti,
difensore di fiducia di Diop Mbaye, ed ha dedotto, sotto un primo aspetto, la violazione di

attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti; sotto altro aspetto, la
sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Il primo motivo riproduce pedissequamente quanto già dedotto in appello, senza
confrontarsi con le argomentazioni sviluppate in risposta dai Giudici della cognizione e, sotto
tale profilo, risulta aspecifico, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, e, pertanto, inammissibile (Cass. Sez.
6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
5. Ad ogni modo, il motivo è generico, là dove si limita a censurare il giudizio di
bilanciamento compiuto dai decidenti di merito, senza esplicitare le ragioni per le quali esso
debba ritenersi errato o manifestamente incongruo, ed anche per tale ragione inammissibile
(Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
6. Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – pur
possibile nella sede di legittimità operando sul piano sostanziale -, presuppone nondimeno
che le condizioni dell’istituto non siano già state escluse dal giudice di merito, in termini
espliciti o impliciti nella ricostruzione della fattispecie storico-fattuale e nelle valutazioni
espresse in sentenza.
Ciò è quanto ricorre nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale, nell’argomentare
la determinazione della pena e nel dare conto della insussistenza dei presupposti per la
sospensione condizionale della pena, ha evidenziato la “protrazione della condotta” e la
“notevole violenza che l’ha connotata”, le condizioni personali dell’imputato, l’inottemperanza
all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato e inclinazione del medesimo a rilasciate
false generalità, circostanze tutte distoniche con la causa di non punibilità invocata.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.

legge ed il vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il Pr side te

Il consigliere estensore

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