Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27525 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27525 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGELUCCI ROBERTO N. IL 01/05/1946
DI MARCANTONIO ANNA N. IL 19/07/1946
ANGELUCCI MARCO N. IL 17/07/1970
avverso la sentenza n. 2111/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con provvedimento del 25 settembre 2014, in parziale riforma della sentenza del 13
novembre 2012 del Tribunale di Chieti, la Corte d’appello di L’Aquila, applicate le circostanze
attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta nei confronti degli appellanti Roberto
Angelucci, Anna Di Marcantonio e Marco Angelucci in cinque mesi di reclusione ciascuno, con
sospensione condizionale, confermando nel resto la condanna per il reato di resistenza a
pubblico ufficiale, per essersi opposti, con violenza e minaccia, all’operato dell’ufficiale
giudiziario che dava esecuzione al provvedimento di sfratto di un immobile di loro proprietà.

difensore di fiducia di Roberto Angelucci, Anna Di Marcantonio e Marco Angelucci, ed ha
chiesto che la sentenza sia cassata per inosservanza di legge penale e processuale e per
manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d’appello confermato la condanna
degli assistiti nonostante l’assenza di una prova di responsabilità al di là di ogni ragionevole
dubbio, dovendosi l’azione degli imputati ritenere scriminata dall’atto arbitrario dei pubblici
ufficiali o, comunque, ai sensi degli artt. 52 e 54 cod. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Oltre a riprodurre pedissequamente le doglianze già esposte dinanzi ai Giudici di
merito, e dagli stessi correttamente disattese, i motivi sono volti a sollecitare una
rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e dunque una valutazione
alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto
dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., promuovendo uno scrutinio non espletabile
dalla Corte di legittimità, che si deve limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal
giudice di merito per verificare la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu ocu/i
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha ben spiegato come, nella specie, ricorrano i
presupposti oggettivi e soggettivi della incriminazione, alla luce delle dichiarazioni rese dai
testimoni Dell’Elce, Cursoli e Erro (v. pagina 2 della sentenza); come, d’altra parte, non vi
sia materia per le invocate cause di giustificazione (v. pagine 2 e 3 della sentenza), facendo
corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla stregua
del quale, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella
coscienza e volontà di usare violenza o minaccia, al fine di opporsi al compimento di un atto
dell’ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira
dall’agente (Sez. 6, n. 9119 del 01/06/1995 – dep. 25/08/1995, Caruso, Rv. 202318; Sez. 6,
n. 38786 del 17/09/2014 – dep. 23/09/2014, Eki, Rv. 260469).
Incensurabilmente i Giudici di merito hanno pertanto escluso rilievo al convincimento
degli imputati che il provvedimento di rilascio dell’immobile fosse ingiusto e frutto di
condotte illecite poste in essere ai loro danni dagli aggiudicatari, in quanto essi avrebbero
dovuto azionare i rimedi previsti dall’ordinamento per la tutela dei loro diritti anche
nell’ambito della stessa procedura esecutiva.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Roberto Di Loreto,

6. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il Presidente

ciascuno a quello della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

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