Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27524 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27524 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAUCINA SALVATORE N. IL 03/05/1964
avverso la sentenza n. 1891/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 08/04/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, non contenendo esso l’indicazione di
alcuna specifica ragione atta ad inficiare, sotto il profilo della legittimità, la
valutazione, di per sé tutt’altro che illogica, operata dal giudice di merito, il quale ha
ritenuto ostativa alla concessione delle attenuanti generiche la presenza, a carico
dell’imputato, di precedenti penali tali da aver dato luogo alla contestazione della
recidiva reiterata infraquinquennale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso, oltre ad escludere l’operatività della
prescrizione, maturatasi successivamente alla pronuncia della sentenza d’appello
(avuto riguardo alla sospensione del relativo corso per anni uno e giorni 29 dal 15
novembre 2010 al 14 dicembre 2011, in applicazione dell’art. 2 ter della legge n.
125/2008, e per ulteriori mesi 2 e giorni 21 dal 23 febbraio al 14 maggio 2012, per
astensione dei difensori dalle udienze), comporta anche le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci • in r o . 1’8 aprile 2013
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di BAUCINA Salvatore
alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta documentale semplice, in
relazione al fallimento dell’impresa “La cuccagna di mare”, dichiarato con sentenza
del tribunale di Palermo del 28 gennaio 2004;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, lamentando come ingiustificato il confermato diniego delle attenuanti
generiche;