Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27523 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27523 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CLEMENTE MICHELE N. IL 29/07/1991
avverso la sentenza n. 10352/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CERIGNOLA,
del 12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, attesa la palese, assoluta inconsistenza
della dedotta ragione di doglianza, non risultando dedotta alcuna specifica ragione
per la quale la confessione resa dall’imputato dovesse riguardarsi come inattendibile
e dar luogo, quindi, in ipotesi, all’applicazione dell’art. 129 c.p.p.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
m 1’8 aprile 2013
Così deci in
Il Presidente
te

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a CLEMENTE Michele, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando come illegittima la mancata applicazione dell’art. 129
c.p.p., in assenza di elementi di riscontro alla confessione resa dall’imputato
medesimo;

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