Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27522 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27522 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALVANESE ARTURO N. IL 10/03/1974
avverso la sentenza n. 760/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con provvedimento del 16 dicembre 2014, la Corte d’appello di Salerno ha
confermato la sentenza del 5 aprile 2012, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha
condannato Arturo Calvanese alla pena di mesi tre di reclusione, con pena sospesa, per
esercizio abusivo della professione di veterinario.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Giuseppe Mandarino,
difensore di fiducia di Arturo Calvanese, eccependo la contraddittorietà e la manifesta
illogicità della motivazione, per avere la Corte omesso di esplicitare le ragioni per le quali

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Il motivo dedotto costituisce mera replica della doglianza già proposta in sede di
appello e non si confronta con la puntuale risposta data sul punto dai Giudici di merito (v.
pagine 3 e 4 della sentenza in verifica). Il che, in linea con il disposto dell’art. 591 cod. proc.
pen. ed il costante insegnamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per difetto di
specificità (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) — risultano
comunque del tutto generici,.
5. D’altra parte, il ricorso, seppure estremamente diffuso, a ben vedere, si appalesa
generico, là dove si limita a rammentare i principi affermati dalla giurisprudenza di
legittimità ed a sviluppare considerazioni del tutto astratte, anziché dedurre circostanze
specifiche a confutazione del ritenuto abusivo esercizio della professione veterinaria da parte
del ricorrente. Il ricorso risulta pertanto generico ed – anche sotto tale profilo inammissibile.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il Prsicente

fosse inibito all’imputato l’esercizio della professione di veterinario.

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