Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27521 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27521 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUTIGNANI DINO N. IL 17/08/1965
avverso la sentenza n. 1626/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 05/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decisione del 5 novembre 2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la
sentenza del 28 giugno 2013, con la quale il Tribunale di Pescara ha condannato Dino
Mutignani alle pene di anni uno e mesi quattro di reclusione e 3.000 euro di multa, con la
confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, in relazione ad una violazione dell’art.
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto sostanza stupefacente del
tipo eroina.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Carlo Di Mascio,

denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della
pena.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Sotto un primo profilo, va notato come il ricorrente si sia limitato a riproporre le
medesime deduzioni già proposte nell’atto d’appello, senza confrontarsi con la puntuale
risposta data dalla Corte territoriale sul punto (v. pagina 2 della sentenza). La genericità del
motivo è già di per sé suscettibile di riverberare in termini di inammissibilità del ricorso
(Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838)
5. Ad ogni modo, la motivazione sviluppata al riguardo è ineccepibile, là dove il Giudice
d’appello ha dato puntualmente atto dei presupposti sulla scorta dei quali abbia ritenuto di
confermare la decisione del primo giudice nel senso della non applicazione delle circostanze
attenuanti generiche, in ragione dell’assenza di elementi positivamente valutabili e dei
numerosi precedenti penali specifici riportati dall’imputato. Il che si pone perfettamente in
linea con il consolidato insegnamento di questo Giudice di legittimità, secondo il quale le
circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento
della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che
effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere
dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno
positivo (Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il Preside te

difensore di fiducia di Dino Mutignani, deducendo la violazione di legge, in relazione alla

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