Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27521 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27521 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GOLLUSCIO IVAN N. IL 08/08/1987
MASCARETTI MARCO N. IL 23/11/1993
avverso la sentenza nk612/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
08/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che la suddetta condizione, o
altra fra quelle previste dalla legge, fosse da ritenere mancante (ved. in proposito, fra
le altre: Cass. IV, 11 maggio —7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III,
19 aprile — I giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. 11, 21 maggio — 30
giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n.
34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688,
Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455,
Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deci in em4 1’8 aprile 2013
,

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a GOLLUSCIO Ivan e MASCARETTI Marco, per il reato di furto aggravato in
concorso, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi sei di
reclusione ed euro 200 di multa per ciascuno;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con distinti ma
identici atti, la comune difesa degl’imputati, denunciando violazione di legge e
difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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