Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27520 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27520 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ODOARDI LUCA N. IL 22/10/1978
avverso la sentenza n. 9/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
23/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con provvedimento del 23 ottobre 2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato
la sentenza del 26 novembre 2012, con la quale il Tribunale di Pescara ha condannato Luca
Odoardi alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di resistenza.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Paolo Marino, difensore
di fiducia di Luca Odoardi, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge processuale
in relazione alla ritenuta integrazione del reato di cui all’art. 337 cod. pen., essendosi
l’assistito limitato a tentare di sottrarsi alla identificazione; con il secondo motivo, il vizio di

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Oltre a riprodurre pedissequamente le medesime argomentazioni già esposte dinanzi
ai Giudici di merito, e dagli stessi correttamente disattese, i motivi sono volti a sollecitare,
per un verso, una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali in punto di
integrazione del reato e di concessione della circostanza ex art. art.

62-bis cod. pen.,

piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod.
proc. pen., promuovendo uno scrutinio non espletabile da questa Corte di legittimità, che si
deve limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la
completezza e la insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili, senza possibilità di valutare
la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n.
47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Ad ogni modo, la motivazione sviluppata a conferma del giudizio di penale
responsabilità di Odoardi è ineccepibile, là dove i Giudici della cognizione hanno ben
esplicitato le ragioni per le quali abbiano ritenuto integrato il reato contestato all’imputato
(atteso che questi non tentò semplicemente di sottrarsi alla identificazione, ma esercitò
un’azione violenta in danno degli operanti) (v. pagina 3 della sentenza).
6. Quanto poi alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, va
rilevato che esse hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in
senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente
incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso,
sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo
(Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno
positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, in
ragione dei precedenti penali dell’imputato, dunque con argomentazioni adeguate e prive di
vizi logici, insindacabili in questa Sede.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del
procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00
euro.

motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2016

Il consigliere estensore

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