Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27520 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27520 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAHRON MONIR N. IL 11/11/1982
avverso la sentenza n. 2081/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
06/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 08/04/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che la suddetta condizione, o
altra fra quelle previste dalla legge, fosse da ritenere mancante (ved. in proposito, fra
le altre: Cass. IV, I l maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III,
19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. 11, 21 maggio — 30
giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n.
34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. 1, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688,
Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455,
Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
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P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deci • in o
1’8 aprile 2013
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale BAHRON Monir, per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale,
uniti per continuazione, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di
mesi sei di reclusione ed euro 240 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 129 c.p.p.; doglianza poi ribadita in una successiva memoria
fatta pervenire dall’avv. Giuseppe Garzo, nominato difensore d’ufficio;