Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27518 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27518 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALIQUO’ CARMELO N. IL 17/07/1943
avverso la sentenza n. 853/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/04/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza emessa in
data 4 giugno 2008 dal locale Tribunale, appellata da ALIQUÒ Carmelo, dichiarato responsabile
dei delitti di ingiuria e minaccia, commessi il 4 maggio 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’intervenuta prescrizione dei reati verificatasi prima della pronuncia della sentenza della Corte d’appello la quale avrebbe errato nel
computare le sospensioni derivanti dai rinvii verificatisi in primo grado; in ogni caso sostiene il
ricorrente che la prescrizione sarebbe intervenuta nel periodo successivo e prima della decisione
sul ricorso.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che la prescrizione non fosse intervenuta al momento della pronuncia della sentenza, in considerazione dei periodi di sospensione della prescrizione
nel corso del dibattimento di primo grado che, ammontando a mesi sette e giorni 3, hanno determinato il prolungamento del termine prescrizionale dalla data del 4 novembre 2012 al 7 giugno
2013.
L’intervenuta scadenza del termine prescrizionale in un momento successivo alla pronuncia della
sentenza di secondo grado non rileva, perché la proposizione di un ricorso inammissibile, impedendo la valida costituzione di un rapporto di impugnazione, rende del tutto ininfluente la scadenza del termine.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2013.

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