Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27517 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27517 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CURRO’ SALVATORE N. IL 12/10/1983
avverso la sentenza n. 1444/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 08/04/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che, contrariamente a quanto in
esso affermato, la corte territoriale ha fornito adeguata e logica spiegazione in ordine
alla mancata modifica della pena inflitta all’imputato, osservando che per il reato di
furto doppiamente aggravato, in assenza di attenuanti, è prevista una pena edittale
superiore a quella prevista per il reato di ricettazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci e n om 1’8 aprile 2013
Il Presidente
RILEVATO IN FATTO:
-che con l’impugnata sentenza, per quanto qui ancora d’interesse, la corte d’appello
di Messina, in adesione a richiesta avanzata dalla difesa nell’atto di gravame,
riqualificò come furto pluriaggravato, ai sensi dell’art. 625 nn. 2 e 7 c.p., il fatto per
il quale CURRO’ Salvatore era stato ritenuto responsabile, all’esito del giudizio di
primo grado, del reato di ricettazione, lasciando tuttavia inalterata la relativa pena;
-che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
sull’assunto che non sarebbe stata fornita alcuna giustificazione a sostegno della
confermata entità della pena, pur a fronte della mutata qualificazione giuridica del
fatto;